TUTTO SU ECM

CREDITI PER IL TRIENNIO 2008-2010
In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato-Regioniconcernente il "Riordino delsistema di Formazione continua in Medicina".
Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativineltriennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione:
50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010.
In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007.
Come posso conoscere quanti crediti ho acquisito fino ad oggi ed avere un bilancio dei crediti effettivamente acquisiti annualmente?
E' in corso di perfezionamento una convenzione con il Consorzio CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), costituito da tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali di categoria, per la gestione e certificazione dei crediti formativi. A tale scopo verrà costituito un Catalogo Unificato dei Crediti ECM, consultabile in linea da tutti gli operatori della sanità.
E' obbligatoria l'E.C.M.?
Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M.
Sono esonerate dall'obbligo dell'E.C.M. alcune categorie: ad esempio, il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza come corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master ... è esonerato per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).
Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all'estero?
Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani.
Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?
Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell'evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell'art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell'Organizzatore valutarne la giustificazione e l'incidenza dell'assenza sull'apprendimento finale essendo unico responsabile dell'evento residenziale o del progetto formativo aziendale.
Cosa fare con l'attestato di partecipazione all'evento formativo o al PFA?
L'attestato, dopo il preliminare controllo dei dati ivi riportati quali l'organizzatore, l'evento e la professione, deve essere scrupolosamente conservato dall'interessato ai fini della successiva verifica dell'aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini e Collegi) che saranno successivamente rese note sul sito a cura della Segreteria della Commissione.